Dentro l'inganno digitale: cosa si nasconde dietro i tentativi di raggiro moderni
Un fenomeno in crescita, che richiede consapevolezza e attenzione
DI GIUSEPPE BARBERIO
Responsabile Servizio Segnalazioni Operazioni Sospette AML - Cassa Centrale Banca
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Sono solo alcuni dei messaggi che inondano la nostra quotidianità, generando talvolta irritazione, più spesso ilarità, perché ci chiediamo chi possa mai cadere in tali tranelli.
Eppure, la realtà dei fatti propone una diversa narrazione, ed evidenzia un crescente livello di sofisticazione del fenomeno che può colpire chiunque.
Per provare a rispondere a quest’ultimo interrogativo, senza esporci a condizionamenti meramente sensazionali, occorre fare riferimento alle informazioni che scaturiscono dalla lettura della reportistica predisposta dalle diverse Autorità competenti in materia.
Nel Rapporto Annuale dell’Unità d’Informazione Finanziaria (rapporto annuale per il 2024, n. 17-2025), il tema delle frodi informatiche e delle truffe viene richiamato ben dieci volte.
Già nella premessa, l’Unità evidenzia come «la crescente diffusione della tecnologia influenzi la tipologia delle casistiche rilevate dalle segnalazioni, con un peso sempre maggiore delle frodi informatiche e con una continua evoluzione delle modalità di utilizzo delle cripto-attività a fini di riciclaggio».
Il tema ricorre anche nel paragrafo dedicato alla criminalità organizzata, dove si sottolinea che «analogamente al 2023, circa il 14% delle segnalazioni riconducibili a contesti di criminalità organizzata ha riguardato truffe, frodi informatiche e operatività in cripto-attività».
Il fenomeno sussiste anche nelle casistiche analizzate dall’Unità, come nel caso in cui «l’analisi di numerose segnalazioni ha consentito di ricostruire una truffa posta in essere da un’estesa rete di soggetti di sesso maschile e di giovane età, residenti nella stessa area geografica, attraverso l’invio di messaggi su smartphone tramite SMS o applicazioni come WhatsApp».
Analogamente, viene richiamato «il frequente acquisto di cripto-attività utilizzando fondi provenienti da illeciti di varia natura, in particolare da truffe realizzate anche mediante schemi innovativi, confermando la tendenza più recente a raccogliere i fondi direttamente tramite trasferimenti di cripto-attività, senza il previo transito su rapporti tradizionali, così da rendere più difficoltosa l’individuazione degli illeciti, della loro estensione e dei soggetti coinvolti».
L’interesse per il fenomeno emerge anche dal rapporto annuale della polizia postale e per la sicurezza cibernetica sul 2024.
Con riferimento alle sole truffe online, nel 2024 sono stati trattati ben 18.714 casi, con un incremento del 15% rispetto ai 16.325 casi del 2023.
Le somme sottratte hanno subito un notevole incremento (+32%), passando da Euro 137.202.592 nel 2023 a Euro 181.006.846 nel 2024:

A tali stime si aggiungono quelle più recenti e ancora più clamorose di un rapporto commissionato da un noto provider d’intermediazione, in cui "si rilevano oltre due milioni di italiani vittime di truffe legate ai conti correnti, nell'ultimo anno, per un danno economico totale stimato in più di 970 milioni di Euro”.
Dalla medesima indagine è emerso che a subire più frequentemente una truffa o un tentativo di frode legati ai conti correnti non siano gli anziani, bensì i consumatori più giovani.
A fronte di una media nazionale del 4,7%, la percentuale raggiunge il 7,3% nella fascia 25-34 anni e arriva addirittura al 9,6% tra i 18-24enni.
Tra i canali più usati ci sono le false e-mail (45,2% dei casi) e i finti call-center (33,3%). In quasi 1 caso su 4 (24,7%), come "Cavallo di Troia", è stato utilizzato un SMS, mentre nel 21,5% dei casi un finto sito web.
La rilevanza del fenomeno impone un breve, ma necessario, approfondimento di carattere normativo, distinguendo il reato di truffa da quello di frode informatica.
L’art. 640 del Codice Penale disciplina la truffa: «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno [...]». Il comma 2-ter prevede inoltre un aggravamento quando il fatto è commesso a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.
L’art. 640-ter riguarda invece la frode informatica: «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno [...]».
Senza addentrarsi in un’analisi giuridica approfondita, la differenza tra le due fattispecie risulta evidente: nella truffa è centrale la componente dell’artificio o del raggiro che induce la vittima in errore, mentre nella frode informatica prevale l’alterazione o l’interferenza illecita su sistemi e dati.
Qualunque sia la natura del raggiro, occorre far presente che esso fa spesso leva su sentimenti e bisogni primari: solitudine, ricerca occupazionale, cambiamento economico ed affare commerciale.
Promesse di guadagni immediati ed elevati, pressioni da parte degli operatori a compiere tempestivamente l’investimento e al contempo richieste di denaro per sbloccare rimborsi che non verranno mai elargiti, sono una componente regolare dei mezzi attraverso i quali vengono agganciate le vittime.
Varrebbe sempre la pena chiedersi: “È un guadagno troppo facile oppure, con più probabilità, una truffa finanziaria?”